
Novità e commenti in materia di Appalti pubblici e privati (11)
Ulteriori modifiche apportate al Codice dei Contratti pubblici
Studio GroenlandiaUlteriori modifiche apportate al Codice dei Contratti pubblici dal D.Lgs. 56 del 2017 - PARTE SECONDA
(per la PRIMA PARTE vedi la pagina Novità normative nel “Correttivo”)
1. Affidamento di incarichi di progettazione, direzione dei lavori o dell’esecuzione, collaudo, coordinatore per la sicurezza del lavoro
La disciplina per l’affidamento d’incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo, coordinatore per la sicurezza del lavoro, oltre che quella relativa al compenso professionale per tali incarichi, viene, a seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017, sotto molti profili, estesa all’affidamento d’incarichi di direzione dell’esecuzione (art. 157).
Tutti gli incarichi di importo pari o superiore a euro 100.000 sono ora da affidarsi secondo uno dei vari modi previsti dal Codice per l’affidamento di contratti di appalto (settori ordinari) di rilevanza comunitaria. Nella versione originaria del Codice si affermava che gli incarichi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria avrebbero dovuto essere affidati mediante procedura aperta (vedi art. 60) o ristretta (vedi art. 61).
Sono ridefinite, a seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017, le attività per le quali valgono gli stanziamenti nel Fondo alimentato dal c.d. “2 per cento” (modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara - art. 113). Si tratta delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Si precisa che:
- tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti
- gli enti che costituiscono o si avvalgono di una Centrale di committenza possono destinare il Fondo o parte di esso ai dipendenti di tale Centrale
- la disposizione sulla destinazione delle risorse del Fondo (comma 2, art. 113) si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Esecuzione del contratto di forniture o servizi
A seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017 il Codice precisa che, in caso di modifiche contrattuali tali da imporre la pubblicazione nelle forme previste per i bandi e gli avvisi di gara, la stessa, per i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie, è fatta in ambito nazionale.
Sono così ridefinite, a seguito del D.Lgs. predetto, le modifiche contrattuali che possono essere effettuate, secondo il loro valore, senza necessità di una nuova procedura. Si tratta di modifiche il cui il valore è al di sotto di entrambi i seguenti importi:
a) le soglie “comunitarie”
b1) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, sia nei settori ordinari che speciali
b2) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la modifica stessa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui sopra, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
Modifiche soggettive
La disciplina della modifica soggettiva del contraente stabilita dall’art. 106 cessa di poter essere applicata quando la successione nella posizione di appaltatore avviene “per contratto” – non è d’altronde per regola ammessa la cessione del contratto.
Comunicazioni delle varianti in corso d’opera, o dei relativi atti
Vanno comunicate dal R.U.P. all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, anche le modifiche contrattuali di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 106, nuovo testo). A seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017 il Codice specifica che il diritto di recesso della Stazione appaltante può essere esercitato “in qualsiasi momento”, previ i pagamenti che la legge prevede per l’esercizio di tale diritto (art. 109).
3. Garanzie, cauzioni e polizze assicurative
A seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017 il Codice precisa che, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, le Stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento non solo dei lavori, ma anche dei servizi o delle forniture. Si precisa inoltre che le fideiussioni e le polizze assicurative devono essere conformi a schemi-tipo (in precedenza si faceva riferimento al solo “schema-tipo” per la fidejussione - cfr. art. 103, vecchio e nuovo testo).
Affidamenti a contraente generale ed appalti oltre 100 milioni di euro
E’ ora previsto che la garanzia sostitutiva della “garanzia definitiva” di cui all’art. 103 sia dovuta, ove previsto dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di lavori anche non di sola esecuzione - se di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro - (art. 104).
E’ eliminata la diposizione secondo la quale in caso di garanzia resa congiuntamente da più garanti essa non determinava tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della Stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore (art. 104).
4. Inadempimenti dell'appaltatore, penali, risoluzione del contratto e recesso
A seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017 il Codice specifica che alle ipotesi di risoluzione non si applicano i termini previsti per l’annullamento d'ufficio (art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990): essa pertanto può essere disposta anche oltre i 18 mesi dalla stipula del contratto.
Non è più prevista la “risoluzione del contratto” nel caso di appalto che non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 (altri rimedi sono in questo caso applicabili).
5. Direttore dell’esecuzione
Sono esplicitamente estese al direttore dell’esecuzione, col D.Lgs. in discorso, una serie di disposizioni originariamente dedicate al solo direttore dei lavori. Trattasi in particolare di disposizioni in materia di:
- procedure di affidamento
- compensi
- atti (relazioni riservate) cui non è possibile esercitare il diritto di accesso
6. Affidamento di “contratti esclusi” dall’applicazione del D.Lgs. 50 del 2016 (servizi esclusi)
Si aggiunge, a seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017, alla lista dei “contratti esclusi” - salva l’applicazione dei principi generali del Codice – l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani. Si tratta dei Comuni di cui all’elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonchè nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 17 bis).
Per quanto riguarda i servizi legali si precisa che sono escluse dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici le consulenze legali, non solo se funzionali ad un arbitrato o ad una conciliazione, ma anche se funzionali ad un procedimento giudiziario (in precedenza il riferimento dell’art. 17 al solo p. 1.1. del comma 1 dello stesso articolo, rendeva di dubbia soluzione la questione dell’esclusione o meno anche dell’affidamento di tali consulenze dal campo di applicazione del Codice).
7. Contratti misti
Il D.Lgs. in discorso riordina le disposizioni (art. 28):
- sui contratti misti di concessione ed appalto e sui contratti relativi a settori ordinari e speciali
- sui contratti misti in parte afferenti ad attività proprie dei settori ordinari e in parte afferenti ad attività dei settori speciali.
8. Concessioni
Il D.Lgs. n. 56 introduce la norma secondo la quale, per le concessioni ultraquinquennali la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario - principio già riferito anche a concessioni di diversa durata - (art.168).
Risoluzione del contratto di concessione per inadempimento dell’Amministrazione aggiudicatrice - revoca per motivi di pubblico interesse
E’ stabilito:
- che spetta al concessionario anche il rimborso delle somme dovute per lo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse
- che, con riguardo al ristoro del “mancato guadagno”, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, va corrisposto al concessionario il 10% del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione (art. 176).
Diritto del concessionario
Si introduce la seguente disposizione sui diritti del concessionario (art. 176): senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute in caso d’inadempimento della amministrazione aggiudicatrice (vedi sopra), in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il medesimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
Il subappalto nelle concessioni
A seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017 il Codice prevede esplicitamente che i concessionari di lavori pubblici, per gli appalti di lavori affidati a terzi siano tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla parte del Codice dedicata alle “concessioni” – Parte III - (art. 174).
Altro
Si stabilisce, col D.Lgs. in discorso, che gli enti finanziatori possono - non debbono - indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, e che la stazione appaltante debba prevedere, nella documentazione di gara, il diritto di subentro degli enti finanziatori. Nella norma che regola la cessazione della concessione, si fanno esplicitamente salvi i poteri di autotutela del concessionario (art. 176).
9. Procedimento per l’indizione della gara - Determina a contrarre - Bandi e avvisi
Nomenclatura
A seguito del cd. “Correttivo” il Codice precisa che, a seguito del Correttivo, nell’uso del Vocabolario comune per gli appalti pubblici va assicurata la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti (nuovo testo dell’art. 1 del D.Lgs. n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 2017).
10. Centrali di committenza
Il cd. “Correttivo” rettifica una serie di sviste rivelate dal testo originario del D.Lgs. n. 50 del 2016 ovvero evita dubbi interpretativi che esso avrebbe potuto ingenerare. Ad esempio:
- chiarisce che le stazioni appaltanti possono fare riferimento non solo alle Centrali di committenza ma anche ai Soggetti aggregatori
- per acquisti di forniture e servizi di valore superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia europea e per acquisiti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiori a 1 milione, chiarisce che non solo le Stazioni appaltanti qualificate e ma anche gli enti qualificati “di diritto” (cfr. art. 38, c.1) possono ricorrere autonomamente agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza qualificate.
11. Avviso di post-informazione (termini)
Il c.d. “Correttivo” stabilisce che le Stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro, debbono inviare l’avviso di post informazione entro trenta giorni decorrenti non più dall’aggiudicazione, ma dalla stipulazione del contratto.
12. Accesso agli atti della procedura di selezione
Coerentemente con la parificazione di molti profili dell’affidamento degli incarichi di direzione dell’esecuzione con quelli di direzione dei lavori, è previsto che siano sottratti dall’accesso non solo le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore, ma anche quelle del direttore dell'esecuzione.
13. Settori speciali
Si prevede, a seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017, che in caso di respingimento dell’offerta per essere la parte dei prodotti originari di Paesi terzi rispetto alla UE superiore al 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta stessa, la stazione appaltante motivi debitamente le ragioni della scelta e trasmetta all'Autorità la relativa documentazione (nuovo testo dell’art. 137).
14. Procedure di precontenzioso - Transazione
La transazione è un istituto che può avere luogo non quando, genericamente, non vi sono altri rimedi ma quando non vi sono altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale (nuovo testo dell’art. 208).
15. Correzioni formali e di refusi
Il D.Lgs. n. 56, avendo modificato la rubrica del D.Lgs. n. 50 in “Codice dei contratti pubblici”, modifica le locuzioni inserite nel Codice medesimo “presente decreto”, o analoghe, in “presente Codice”, o analoghe.
Il D.Lgs. n. 56 del 2017, a seguito della mancata approvazione, con il referendum costituzionale dello scorso dicembre, della riforma costituzionale approvata dal Parlamento, ha reintrodotto i riferimenti alle “province” ove necessario.
Infine il D.Lgs. n. 56 si impegna nella correzione di moltissimi errori di carattere ortografico o sintattico, di punteggiatura, ovvero di rinvii errati che, nonostante le circa 180 correzioni già apportate con Avviso di rettifica (vedi Comunicato pubblicato nella GU - Serie Generale - n.164 del 15 luglio 2016) tuttora caratterizzavano il testo del Codice dei contratti pubblici.
Ne citiamo alcuni a mo’ di esempio:
Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "ragionale" e' sostituita dalla seguente: "regionale".
Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal seguente: ";";
- alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal seguente: ";";
Art. 17 - Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: "alle norme dettate dalla" sono sostituite dalla seguente: "alla";
Art. 30 - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera a), la parola: "raggruppamenti" e' sostituita dalle seguenti: "i raggruppamenti".
Art. 34 - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Essi esaminano" sono sostituite dalle seguenti: "Esse esaminano".
Novità normative del "Correttivo" del Codice dei contratti pubblici
Studio Groenlandia
Novità normative nel “Correttivo” (D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016) - PARTE PRIMA
(Per la SECONDA PARTE consultare la pagina Ulteriori modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici)
1. Modifica del titolo – “rubrica” – della normativa.
Con il “Correttivo” il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è denominato “Codice dei contratti pubblici”.
2. Contratti sotto-soglia - Affidamenti diretti
Il “Correttivo” riconosce che la procedura per l’affidamento diretto prenda avvio con la determina a contrarre (ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola Stazione appaltante) che contenga, in modo semplificato:
- l'oggetto dell'affidamento
- l'importo
- il fornitore
- le ragioni della scelta del fornitore
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (art. 32).
Prima della modifica apportata dall’art. 22 del D.Lgs. n. 56 del 2017 all’art. 32, D.Lgs. n. 50 del 2016, l’ANAC (Linee guida n. 4 approvate con determinazione 26 ottobre 2016, n. 1097) aveva affermato che la determina dovesse contenere almeno:
- l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l’importo massimo stimato dell’affidamento;
- la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni (in particolare dei presupposti che ammettono l’affidamento diretto);
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.
Inoltre la modifica dell’art. 32, D.Lgs. n. 50 del 2016 da parte dell’art. 22, D.Lgs. n. 56 del 2017, sembra ammettere che la determina a contrarre individui senz’altro il fornitore: è pertanto dubbio che, sul punto, sia ancora da applicare rigidamente quanto affermato dall’ANAC con le Linee guida n. 4 del 2016.
Il D.Lgs. n. 56 del 2017 ha inoltre precisato (art. 53, di modifica dell’art. 93 del codice) che nei casi di affidamento diretto (casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)), è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia per la procedura di selezione.
Con tale novella sembra ristretta alle ipotesi di affidamento diretto l’esclusione tout court della garanzia.
3. Contratti sotto-soglia – Procedure negoziate
Nelle procedure negoziate (contratti sotto-soglia) aumenta il numero delle imprese da invitare. Ed infatti l'affidamento (nuovi testi degli artt. 4 e 36) deve ora avvenire con l’individuazione di almeno:
- cinque operatori economici
- dieci operatori economici per i lavori
- quindici operatori economici per i lavori oltre la soglia di cui all’art. 36, lett. c).
4. Garanzie (art. 93 del Codice)
Le norme del D.Lgs. n. 50 del 2016 non indicano espressamente quali siano le garanzie richieste all’offerente e all'affidatario del contratto. In effetti gli artt. 35 e 36 escludevano dal campo di applicazione del Codice, e, quindi, anche dalle norme del Codice che tali garanzie prevedono, gli affidamenti "sotto-soglia". Senonché dopo la modifica dell’art. 35 apportata dal D.Lgs. n. 56 del 2017 le "soglie" non valgono più, tanto per escludere l’applicazione del codice medesimo quanto "ai fini dell’applicazione" dello stesso. Vedi la Scheda "Garanzie, cauzioni e polizze assicurative”.
Oggetto della garanzia - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto anche per ogni fatto riconducibile all'adozione di informazione antimafia interdittiva - vedi artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - (così il nuovo testo dell’art. 93, comma 6).
Forma - E’ ora esplicitamente previsto che la garanzia può essere prestata anche con bonifico o con assegni circolari. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi a schemi-tipo.
5. Modifiche alle riduzioni dell’importo delle garanzie
- Microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese: si applica la riduzione del 50 per cento.
- Lavori, servizi o forniture: si precisa che la riduzione per il rispetto delle norme UNI EN ISO 14064-1 o UNI ISO/TS 14067 (15 per cento) è cumulabile con altre riduzioni.
- Servizi o forniture – anche in caso di rating di impresa l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento.
- Calcolo delle riduzioni in caso di cumulo: si prevede che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente (nuovo testo dell’art. 93).
Microimprese, piccole e medie imprese (esclusione dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva): l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (nuovo testo dell’art. 93).
6. Incarichi di progettazione e direzione dei lavori - Diritti del professionista
Nuove disposizioni emanate dal c.d. Correttivo vietano alle Stazioni appaltanti di:
- subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata;
- prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.
L’art. 24 del codice dei contratti pubblici, come modificato dall’art. 14, D.Lgs. n. 56 del 2017, stabilisce che nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario della progettazione sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Al riguardo lo stesso art. 24 fa un riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni, articoli che tuttavia non esistono. E’ possibile che la disposizione di legge intendesse riferirsi ai pp. 9 e 10 dell’allegato alla predetta legge che stabiliscono che il professionista ha diritto:
- di chiedere le somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare
- al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli, secondo la tariffa professionale, per la parte di lavoro professionale già eseguita.
- nel caso di giudizi arbitrali o peritali, al deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze
- alla corresponsione dell'onorario relativo al lavoro nel caso di sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico, nonché al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
Il pagamento a saldo deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa.
7. Pagamenti
I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto.
L’art. 113-bis stabilisce, riferendosi tuttavia esplicitamente ai soli “lavori”, che il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.
Pagamenti all’esito della verifica di conformità
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore nei termini seguenti (combinato disposto dell’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e dell’art. 113-bis del Codice):
- trenta giorni (elevabili fino a sessanta dal contratto se il debitore è una pubblica amministrazione, purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Si noti al riguardo che è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura (art. 7, D.Lgs. cit.)
- trenta giorni (elevabili fino a sessanta dal contratto se il debitore è una pubblica amministrazione, purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche) dalla data dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
I termini di cui sopra sono comunque fissati in sessanta giorni per le imprese pubbliche soggette al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine (art. 113-bis, in combinato disposto con il suddetto art. 4).
Termini e condizioni per agire coattivamente per il pagamento di debiti della P.A.
L’azione di riscossione di crediti verso la P.A. e gli enti pubblici non economici è (tra l’altro) condizionata:
- dalla impignorabilità di una serie di Fondi, somme, beni
- dal fatto che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto (art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30);
- dalla circostanza che l'ordinanza che dispone l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate;
- dal fatto che il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso, in attesa della reintegrazione del relativo capitolo.
8. Criteri di selezione dell’offerta
Criterio del minor prezzo
- appalti di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- appalti di servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro
- appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia per l’applicazione delle procedure ordinarie di selezione previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (cfr. art. 35, D.Lgs. cit.) caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (art. 95, comma 4).
Il nuovo testo dell’art. 95 inoltre vieta che, quando si aggiudica la gara al minor prezzo, possa attribuirsi un punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Il nuovo testo dell’art. 95 stabilisce che la Stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e che, a tal fine, sia stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
9. Subappalti
Condizioni e oneri verso la Stazione appaltante
Il nuovo testo dell’art. 105 prevede che, all’atto dell’offerta, vadano indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
I subappaltatori:
- non devono essere in alcuna delle situazioni nelle quali gli operatori economici sono esclusi dalla facoltà di partecipare a procedure di selezione o a stipulare contratti con la P.A. (combinato disposto artt. 80 e 105) – vedi opera E-Docta [Enciclopedia interattiva in materia di Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Ambiente e Sicurezza] - Scheda Motivi di esclusione di ordine generale:
- non devono aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- devono essere qualificati nella relativa categoria.
Per le gare di importo pari o superiore alle soglia cd. “comunitaria” (soglia di cui all'articolo 35) - vedi opera E-Docta [Enciclopedia interattiva in materia di Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Ambiente e Sicurezza] - Scheda “Soglie e definizioni per l’individuazione del regime applicabile” - relativi a comuni appalti di lavori, servizi e forniture è obbligatorio indicare già in sede di offerte una terna di subappaltatori.
Per gli appalti sotto la soglia suddetta, nel bando o nell'avviso di gara, la Stazione appaltante prevede invece:
- le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori;
- l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti.
L’indicazione della terna di subappaltatori è obbligatoria in sede di presentazione dell’offerta anche, indipendentemente dall'importo a base di gara, per appalti che riguardano le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri (si tratta di attività considerate ex lege come attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) – vedi art. 105.
10. Soccorso istruttorio
Il “correttivo “del Codice dei contratti pubblici ha modificato il concetto di irregolarità dell’offerta.
L’art. 59 del Codice dei contratti pubblici, in particolare, nel suo nuovo testo, definisce irregolari le offerte che:
a) non rispettano i documenti di gara;
b) sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) l'Amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
Le irregolarità essenziali comportano:
- l’obbligo della Stazione appaltante di assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, l’esclusione del concorrente dalla gara;
- la facoltà del concorrente, pena l’esclusione dalla gara, di avvalersi della possibilità della regolarizzazione evitando con ciò l’esclusione dalla gara. Il c.d. "Correttivo", al riguardo, ha soppresso la sanzione amministrativa che per fatti anteriori alla sua entrata in vigore va invece irrogata (art. 83).
Infatti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56 del 2017 (20 maggio 2017) chi avesse regolarizzato lacune essenziali della documentazione da presentare era soggetto a una sanzione pecuniaria.
Per quanto riguarda le modalità definite “non sanabili” costituiscono in ogni caso, per legge, irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83). Non è esplicitamente previsto - ma paiono non sanabili - anche irregolarità che dovessero irrimediabilmente pregiudicare la segretezza dell‘offerta e la par condicio dei concorrenti. L’art. 59 (dopo la modifica ad esso apportata dall’art. 38, D.Lgs. n. 56 del 2017) considera “inammissibili” le offerte:
- in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
Schema delle differenze tra la disciplina anteriore e posteriore alla Riforma 2016 (D.Lgs. n. 50/2016) – Tratto dall’opera E-Docta -
Disciplina anteriore alla Riforma 2016 |
Disciplina posteriore alla Riforma 2016 |
Disciplina posteriore alla Riforma (“Correttivo”) del 2017 |
Sanzione massima per irregolarità essenziale pari ad euro 50.000 |
Sanzione massima per irregolarità essenziale pari ad euro 5.000 |
Sanzione abolita(*) |
Diversità nella nozione di irregolarità essenziale e non |
Diversità nella nozione di irregolarità essenziale e non |
Modifica il concetto di irregolarità e di inammissibilità dell’offerta |
Diversità nella nozione di irregolarità sanabili e non |
Diversità nella nozione di irregolarità sanabili e non |
Ripete il quadro giuridico della Riforma del 2016 irregolarità sanabili e non |
Le irregolarità non essenziali non necessitano di invito e regolarizzare |
Anche le irregolarità non essenziali necessitano di invito e regolarizzare |
Anche le irregolarità non essenziali necessitano di invito e regolarizzare |
La sanzione si paga anche se il concorrente non procede a regolarizzazione |
La sanzione non si paga se il concorrente non regolarizza |
Il testo non prevede più sanzioni |
Ancorché la tesi sia dubbia, sussistono elementi per ritenere che anche l’irregolarità formale, una volta lasciata non regolarizzata, possa determinare l’esclusione |
Ancorché la tesi sia dubbia, sussistono elementi per ritenere che anche l’irregolarità formale, una volta lasciata non regolarizzata, possa determinare l’esclusione |
(*) Per le irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore della Riforma (Correttivo”) del 2017 - 20 maggio 2017 – la sanzione è applicabile.
11. Programmazione, progettazione, verifica dell’interesse archeologico
Gli artt. 23 e ss. come modificati dal “correttivo” prevedono
a) quanto al Progetto di fattibilità tecnica ed economica che esso contenga anche: a) indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche; b) valutazioni ovvero eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;
b) sempre quanto al Progetto suddetto la possibilità che la sua elaborazione si articoli in due fasi:
- una prima fase dedicata ad individuare ed analizzare le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti e a redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- una seconda fase di elaborazione del progetto.
Quanto alla fase definitiva della progettazione e in particolare alla stima dei costi il nuovo testo dell’art. 23 stabilisce che nei contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari aggiornati annualmente
dalle Regioni
In mancanza, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.
Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Nei contratti di lavori e servizi la Stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel comma 16 dell’art. 23. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sui contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (decreto di cui all'articolo 23, comma 3), continuano ad applicarsi le disposizioni dettate, in materia, dalla parte II, titolo II, capo I, nonché dagli allegati o dalle parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – art. 216, c. 4.
12. Appalti da mettere a gara – Appalti integrati
Non è vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori nei casi di:
- affidamento a contraente generale;
- finanza di progetto;
- affidamento in concessione;
- partenariato pubblico privato;
- contratto di disponibilità
- locazione finanziaria
- opere di urbanizzazione a scomputo (art. 59).
In questi casi la determina a contrarre:
- motiva le ragioni del ricorso all’appalto integrato
- secondo l'interpretazione che pare più plausibile (essendo la normativa equivoca a riguardo) deve chiariire in modo puntuale: a) la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto; b) l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.
Le Stazioni appaltanti possono inoltre motivatamente ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'Amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori (art. 59).
13. Appalti di manutenzione ordinaria – Gara su progetto definitivo e/o su progetto semplificato
Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità - art. 3, lett. oo-quinquies - (cfr. art. 23).
E’ previsto (art. 23, comma 3-bis) un decreto ministeriale che:
- disciplini la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino ad un importo di 2.500.000 euro
- individui modalità e criteri di semplificazione degli interventi.
Fino ad allora i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal D.Lgs. n. 50, sulla base di un progetto definitivo.
Attività di verifica nel caso di appalti integrati
Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica. La verifica della progettazione esecutiva redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
14. Estensione della durata delle autorizzazioni di opere relative ad appalti annullati/revocati
Il nuovo testo dell’art. 27 ammette che nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti - purchè non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica - restino confermati i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse Amministrazioni.
L'assenza delle variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP.
La conferma dell’efficacia è ammessa per un periodo comunque non superiore a cinque anni.
Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui sopra (art. 27).
15. Opere a scomputo
Gli artt. 35 e 36, come modificati dal D.Lgs. n. 56 del 2017, prevedono ora, per i lavori “sotto soglia”, quanto segue:
- lavori pubblici relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per importi inferiori (vedi art. 35) a quelli oltre i quali corre l’obbligo di espletare una procedura di selezione (gara) pubblica – vedi opera E-Docta [Enciclopedia interattiva in materia di Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Ambiente e Sicurezza] - scheda “Soglie e definizioni per l’individuazione del regime applicabile” - : si applicano le previsioni sull’affidamento diretto e le procedure negoziate – art. 36;
- opere di urbanizzazione primaria d’importo inferiore alla soglia predetta, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio: non trovano applicazione le norme sull’affidamento dei contratti pubblici (combinato disposto degli artt. 36, D.Lgs. n. 50 del 2016 e 16, comma 2-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
16. Commissione giudicatrice
Il Correttivo (nuovo testo dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici) ha sensibilmente modificato le disposizioni sulla composizione della Commissione.
E’ ora previsto che la Stazione appaltante può nominare alcuni componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione in caso di:
- affidamento di contratti di forniture e servizi d’importo inferiore alle soglie c.d. comunitarie (vedi art. 35);
- affidamento di contratti di lavori d’importo inferiore ad euro 1.000.000 (vedi art. 77).
Anche in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, possono selezionarsi componenti delle Commissioni giudicatrici tra gli esperti interni alla Stazione appaltante (art. 77).
Tuttavia il presidente non può essere interno alla Stazione appaltante e l’eventuale nomina del RUP a membro della Commissione è valutata con riferimento alla singola procedura (art. 77).
Accettazione dell’incarico - Controlli della Stazione appaltante
Il nuovo testo dell’art. 77 prevede che le Stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico di presidente o componente della Commissione giudicatrice, accertano l'insussistenza di cause ostative alla nomina a componente della Commissione giudicatrice (la disposizione che prevede questi controlli si riferisce ai requisiti dei componenti la Commissione e non fa cenno al segretario della stessa).
17. Il cd. “correttivo” e la sue novità in materia di penali
Le penali non disciplinate, bensì solo “contemplate” nella originaria versione del Codice degli appalti del 2016, sono ora “regolate” dall’art. 113-bis inserito dall’art. 77 del D.Lgs. n. 56 del 2017: i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate:
- in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
18. Contenuto del bando e degli inviti – Clausole
Appalti integrati
Se l'appalto di lavori ha ad oggetto, nei casi in cui è consentito, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori è consigliabile chiarire (pur non essendo la normativa chiarissima sul punto), in modo puntuale, nella determina a contrarre, la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione dellle opere in caso di affidamento separato di llavori e progettazione.
La determina a contrarre deve anche motivare il ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori ammesso nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori agli affidamenti predetti.
Appalti di lavori – estremi della validazione del progetto
Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara (art. 26).
Clausole sociali (vedi anche opera E-Docta [Enciclopedia interattiva in materia di Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Ambiente e Sicurezza] - Stipulazione del contratto)
Con particolare riguardo agli appalti dove il costo della manodopera è pari ad almeno la metà dell’importo del contratto (servizi ad alta intensità di manodopera), i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contemplare specifiche clausole sociali (art. 3, lett. qqq) ) volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo:
- l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore (trattasi dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, vale a dire dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- l’applicazione di disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro.
La clausole devono in ogni caso rispettare i principi dell'Unione europea (art. 50).
Requisiti di efficienza ambientale
Il Piano d’Azione Nazionale rinvia ad appositi decreti del Ministero dell’ambiente per l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per gli acquisti relativi alle varie “categorie merceologiche". Trattasi in particolare dei seguenti:
D.M. 15 febbraio 2017 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2017, n. 55 - Esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.
D.M. 11 gennaio 2017 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2017, n. 23 - Arredi per interni, edilizia e prodotti tessili.
D.M. 18 ottobre 2016 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2016, n. 262 - Servizio di sanificazione, strutture sanitarie, fornitura di prodotti detergenti.
D.M. 24 dicembre 2015 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16 - Progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza.
D.M. 5 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2015, n. 50 - Articoli per l'arredo urbano.
D.M. 13 febbraio 2014 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2014, n. 58 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani, forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro, servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro.
D.M. 23 dicembre 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2014, n. 18, S.O. – e D.M. 21 luglio 2014 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2014, n. 182 - Lampade a scarica ad alta intensità, moduli led per illuminazione pubblica, apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013.
D.M. 13 dicembre 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2014, n. 13 - Servizio di gestione del verde pubblico, ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio.
D.M. 4 aprile 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2013, n. 10 - Carta per copia e carta grafica.
D.M. 24 maggio 2012 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2012, n. 142 - Servizio di pulizia e prodotti per l'igiene.
D.M. 8 maggio 2012 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2012, n. 129 e D.M. 30 novembre 2012 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2012, n. 290 - Veicoli adibiti al trasporto su strada.
D.M. 7 marzo 2012 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2012, n. 74, S.O - Servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento.
D.M. 22 febbraio 2011 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2011, n. 64, S.O. - Prodotti tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche.
D.M. 12 ottobre 2009 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2009, n. 261 - Carta in risme da parte della pubblica amministrazione.
Le Stazioni appaltanti, qualsiasi sia l’importo dell’affidamento e il suo oggetto (categorie di forniture, servizi e lavori):
- provvedono all'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi sopra indicati
- tengono conto dei criteri ambientali minimi ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
19. Rating di impresa
E’ previsto che l’ANAC istituisca tramite proprie “linee guida” un sistema (rating di impresa) che:
- premi per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi
- di contro penalizzi, tramite uno specifico regime sanzionatorio, i casi di omessa o tardiva denuncia (art. 83).
Il rating d’impresa può anche essere influenzato da comportamenti quali:
- il mancato utilizzo del soccorso istruttorio
- l'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive
- il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti
- l'incidenza e gli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto (art. 83)
Per operatori economici con rating d’impresa:
- le Amministrazioni aggiudicatrici possono riservare criteri premiali (art. 95)
- è ridotto l’importo della garanzia nei contratti di servizi e forniture (art. 93).
L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori al 20 maggio 2015 e conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa (art. 83).
20. Settori speciali
Nelle procedure aperte, è tradizionalmente previsto che gli enti aggiudicatori possano decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà è ora ammessa solo se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara (nuovo testo dell’art. 133).
21. Offerte anomale
Sono come segue modificati i possibili criteri da seguire per determinare i casi di sospetta anomalia (art. 97):
1) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
2) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero, la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
3) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
4) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
5) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice.
Verifica prima dell’aggiudicazione della congruità del costo della manodopera
Relativamente al costo del personale le Stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle che al riguardo il Ministero del lavoro è chiamato ad approvare ai sensi dell’art. 23, comma 16 (art. 97, come modificato dall’art. 62, D.Lgs. n. 56 del 2017).
22. Concessioni
E’ elevato dal 30 per cento al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione.
Le norme sulla redazione del contratto prevedono ora che, al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito (nuovo art. 165, comma 3).
Infine, quanto all’efficacia del contratto e al finanziamento è ora previsto (nuovo testo dell’art. 165) che:
- la sottoscrizione del contratto di concessione sia subordinata alla presentazione di idonea documentazione sul finanziamento dell’opera;
- la sottoscrizione del contratto di concessione sia subordinata all’approvazione del progetto definitivo;
- che sia obbligo dell’Amministrazione aggiudicatrice stabilire nel bando che il contratto di concessione sancisca la risoluzione del rapporto nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.
23. Collegio consultivo tecnico – Potere dell’ANAC di chiedere alle Amministrazioni di annullare in autotutela gare viziate
E’ stato abolito il Collegio consultivo tecnico di cui all’ – abrogato – art. 207.
E’ stato anche abolito il potere dell’ANAC di chiedere alle Amministrazioni di annullare in autotutela gare viziate di cui all’ – abrogato – art. 211, comma 2.
24. ANAC
Quanto all’ANC il c.d. "Correttivo" prevede che:
- i pareri di precontenzioso debbano seguire ad un contraddittorio (nuovo testo dell’art. 211);
- al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione;
- indichi negli strumenti di regolazione flessibile (es. Linee guida) la data in cui gli stessi acquistano efficacia. Essa di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (nuovo testo dell’art. 213 del Codice dei contratti pubblici).
25. RTI
Viene dettata la nozione di “lavori scorporabili”.
Si estende al caso della perdita dei requisiti di una partecipante il RTI la disciplina del fallimento di una di esse (così il nuovo testo dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici).
Per ricevere gratuitamente le novità relative al Codice dei contratti pubblici apportate dal D.lgs. n. 56 del 2017, diverse da quelle sopra elencate, inviare una e-mail a: amministrazione@studiogroenlandia.it.
Rilascio del DURC in caso di crediti verso le pubbliche amministrazioni
Studio GroenlandiaIl documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
In sostanza gli operatori economici che intendano partecipare a gare ad evidenza pubblica, laddove abbiano dei debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili ma, contemporaneamente, vantino crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere il DURC attestante la loro regolarità contributiva presentando una apposita certificazione dei crediti, rilasciata dalle Regioni, dagli enti locali o dal Servizio sanitario nazionale, a seconda della natura del credito.
Detti enti, esaminata l'istanza e accertata la sussistenza del credito verso la pubblica amministrazione, rilasciano una certificazione (di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) che consente all'operatore economico di ottenere un DURC positivo, anche se, in realtà, presenta una posizione debitoria aperta, non avendo provveduto regolarmente al versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi.
Il Consiglio di Stato, mediante la sentenza n. 4906 del 23 novembre 2016, ha stabilito che, nelle ipotesi in cui l’aggiudicataria vanti crediti della suddetta specie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dovrà allegare la sussistenza del credito – se del caso suffragandola attraverso la produzione della certificazione di cui sopra – nonché richiedere agli enti competenti di rilasciare il DURC "in compensazione" ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 2012.
I Giudici hanno precisato che, nella peculiare ipotesi di rilascio del D.U.R.C. a fronte di crediti da compensare, è necessario che sia l’operatore interessato ad attivarsi per la presentazione alla stazione appaltante di queste certificazioni, potendo essere, in caso contrario, legittimamente escluso dalla gara.
Trasmissione delle varianti d'opera nei contratti pubblici di lavori
Studio GroenlandiaIl Presidente dell'ANAC, con comunicato del 23 novembre 2016, ha fornito indicazioni operative in merito alle modalità di trasmissione delle varianti in corso d'opera inerenti i contratti pubblici di lavori.
In particolare, al comunicato è allegato un modulo di trasmissione da compilare e inoltrare, a cura della stazione appaltante, entro trenta giorni dall’approvazione della variante.
Apertura delle buste contenenti offerte tecniche in seduta pubblica
Studio GroenlandiaCon la sentenza n. 4990 del 25 novembre 2016, il Consiglio di Stato ha chiarito che, quando l'appalto viene aggiudicato mediante asta elettronica, non è obbligatorio aprire le buste contententi le offerte tecniche in seduta pubblica. Mediante la sentenza n. 3266 del 20 luglio 2016, il Consiglio di Stato aveva invece espresso un orientamento contrario.
Le linee guida ANAC sui compiti e le funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP)
Studio GroenlandiaCon delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016.
Le linee guida si segnalano, oltre che per la precisazione dei compiti del RUP anche, tra l'altro:
- per l'individuazione dei requisiti professionali che deve possedere il soggetto nominato RUP;
- per la fissazione dei casi e dei limiti in cui il RUP può essere anche progettista e/o direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto;
- per l'evidenziazione dell'obbligatorietà della frequenza ad appositi corsi di formazione;
Le linee guida ANAC per gli affidamenti sotto-soglia
Studio GroenlandiaCon delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, l'ANAC ha approvato le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Le linee guida si segnalano, tra l'altro:
- per la disciplina dell'elenco degli operatori economici che ciascuna stazione appaltante può tenere e che prima delle linee guida medesime risultavano non utilizzabili per le procedure di selezione avviate dopo il 19 aprile 2016;
- per l'individuazione di requisiti di carattere speciale che ad avviso dell'ANAC dovrebbero opportunamente caratterizzare gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento diretto dei contratti pubblici.
Calcolo della soglia di anomalia nei bandi di gara al prezzo più basso: i chiarimenti del Presidente dell'ANAC
Studio GroenlandiaIl Presidente dell'ANAC, con comunicato del 5 ottobre 2016, ha fornito indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso previsto nell'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice sugli appalti pubblici).
In particolare, nel comunicato sono:
- sia fornite risposte alle numerose richieste di chiarimenti ricevute dall'Autorità sulle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del Codice sugli appalti pubblici,
- sia chiariti i termini in cui è possibile, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 97, ricorrere correttamente all'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi sono almeno dieci offerte valide.
Parte la "trattativa diretta" sulla piattaforma del MEPA
Studio GroenlandiaSulla piattaforma del Mercato elettronico della P.A. (MEPA), a decorrere dal 4 ottobre 2016, è stata attivata la "trattativa diretta", una procedura per eseguire l’affidamento di contratti pubblici che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico.
Accanto all’”ordine diretto” e alla “richiesta di offerta”, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni possono selezionare nel carrello degli acquisti del MEPA la modalità “trattativa diretta”, che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla RdO, rivolta ad un unico operatore economico.
Come la RdO, la trattativa diretta può essere avviata:
- da un’offerta a catalogo o
- da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica.
Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la trattativa diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle buste di offerta, fasi di aggiudicazione).
Gli oggetti di fornitura richiesti possono appartenere anche a bandi diversi, ma in tale ipotesi il fornitore dovrà essere abilitato a tutti i bandi oggetto della trattativa per poter sottomettere la propria offerta.
Come per la RdO, anche nella trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore e dell’eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema, secondo le consuete modalità di formalizzazione (caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente).
Sul sito www.acquistinretepa.it è disponibile il “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per Amministrazioni - Guida alla predisposizione della Trattativa Diretta”.
Visita ispettiva nel cantiere: corresponsabilità tra committente e appaltatore in materia di infortuni sul lavoro
Studio GroenlandiaNella sentenza 8 settembre 2016, n. 37229, la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata, in tema di prevenzione degli infortuni, sulla questione della corresponsabilità penale dell'appaltatore e del committente in caso di indebita ingerenza nell’esecuzione dell’appalto.
La Suprema Corte, annullando con rinvio la sentenza del Tribunale, ha confermato i precedenti orientamenti giurisprudenzali secondo cui:
- in tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori (così sez. III, 24 ottobre 2013, n. 50996, Gerna): ne consegue che occorre sempre verificare se nell'ambito del contratto di appalto l'appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri;
- in tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonchè dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento" (sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738, Gandolla ed altri), ... la posizione di garanzia attribuita al committente ed al responsabile dei lavori è molto ampia in quanto ricomprende l'esecuzione di controlli non solo formali, ma soprattutto sostanziali in materia di prevenzione, sicurezza del luogo di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori, con la conseguenza che spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia in esame (sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 14012, Zambelli).
Altro...
Divieto di modifica sostanziale dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico
Studio GroenlandiaLa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, soffermandosi sul principio di parità di trattamento e di trasparenza in materia di appalti pubblici, nella sentenza 7 settembre 2016 (C‑549/14), ha formulato la seguente interpretazione con riferimento all'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 (abrogata dalla direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi:
"l'articolo deve essere interpretato nel senso che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall’esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di tale appalto.
La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà".