Venerdì, 23 Settembre 2016 11:06

Divieto di modifica sostanziale dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico

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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, soffermandosi sul principio di parità di trattamento e di trasparenza in materia di appalti pubblici, nella sentenza 7 settembre 2016 (C‑549/14), ha formulato la seguente interpretazione con riferimento all'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 (abrogata dalla direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi:

"l'articolo deve essere interpretato nel senso che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall’esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di tale appalto.

La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà".

Letto 5218 volte Ultima modifica il Venerdì, 07 Ottobre 2016 11:28

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