Venerdì, 24 Febbraio 2017 10:30

Rilascio del DURC in caso di crediti verso le pubbliche amministrazioni

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Il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

In sostanza gli operatori economici che intendano partecipare a gare ad evidenza pubblica, laddove  abbiano dei debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili ma, contemporaneamente, vantino crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere il DURC attestante la loro regolarità contributiva presentando una apposita certificazione dei crediti, rilasciata dalle Regioni, dagli enti locali o dal Servizio sanitario nazionale, a seconda della natura del credito.

Detti enti, esaminata l'istanza e accertata la sussistenza del credito verso la pubblica amministrazione, rilasciano una certificazione (di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) che consente all'operatore economico di ottenere un DURC positivo, anche se, in realtà, presenta una posizione debitoria aperta, non avendo provveduto regolarmente al versamento dei contributi e/o dei premi assicurativi.

Il Consiglio di Stato, mediante la sentenza n. 4906 del 23 novembre 2016, ha stabilito che, nelle ipotesi in cui l’aggiudicataria vanti crediti della suddetta specie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dovrà allegare la sussistenza del credito – se del caso suffragandola attraverso la produzione della certificazione di cui sopra – nonché richiedere agli enti competenti di rilasciare il DURC "in compensazione" ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 2012. 

I Giudici hanno precisato che, nella peculiare ipotesi di rilascio del D.U.R.C. a fronte di crediti da compensare, è necessario che sia l’operatore interessato ad attivarsi per la presentazione alla stazione appaltante di queste certificazioni, potendo essere, in caso contrario, legittimamente escluso dalla gara.

Letto 4575 volte Ultima modifica il Mercoledì, 29 Marzo 2017 10:30

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